1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento di una somma da 300 euro a 2.000 euro, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale»;
b) all'articolo 48, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Se la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private, queste, con la stessa ordinanza, possono essere condannate al pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro»;
c) all'articolo 616, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento di una somma da 300 euro a 2.500 euro. Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato»;
d) all'articolo 634, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633 e 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità e può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento di una somma da 300 euro a 2.500 euro»;
e) all'articolo 664, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta sono devolute alla cassa delle ammende, anche quando ciò non sia espressamente stabilito. Una quota pari al sessanta per cento dell'intero importo devoluto è versata, a cura della cassa delle ammende, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnata ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia».